L’art. 119 TUB disciplina il diritto del cliente bancario di ottenere copia della documentazione riguardante le operazioni compiute nel corso del rapporto. Negli ultimi anni la norma è stata frequentemente richiamata nei giudizi aventi a oggetto anatocismo, usura, commissioni illegittime e ripetizione dell’indebito. In tali controversie l’accesso alla documentazione bancaria assume un ruolo decisivo ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente e dell’accertamento delle eventuali irregolarità contrattuali. Le recenti ordinanze della Corte di Cassazione n. 1137 del 19 gennaio 2026 e n. 5616 del 12 marzo 2026 tornano ad affrontare il rapporto che intercorre tra diritto di accesso alla documentazione bancaria e principi in tema di onere della prova nel processo.

1. La cornice normativa dell’art. 119 TUB

L’art. 119 TUB riconosce al cliente, ai suoi aventi causa e a chi subentra nell’amministrazione dei beni, il diritto di ottenere copia della “documentazione inerente a singole operazioni” effettuate negli ultimi dieci anni.

La Cassazione in relazione al quarto comma dell’art. 119 del TUB ha offerto, stabilmente e senza tentennamenti, una lettura estensiva della dicitura “copia della documentazione inerente a singole operazioni” riferendola, anche, all’iniziale documento contrattuale e ai successivi estratti conto periodici, quantunque si tratti di documentazione che, in entrambi i casi, la banca deve consegnare al cliente:

  • relativamente al contratto, lo stabilisce l’art. 117, primo comma, TUB (“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”);
  • relativamente agli estratti conto, lo precisano il primo e secondo comma del citato art. 119 TUB (“nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto” e ancora “Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”)

La banca deve provvedere alla consegna entro i successivi novanta giorni dalla richiesta, addebitando al richiedente esclusivamente i costi della produzione. La disposizione attribuisce al correntista un vero e proprio diritto sostanziale. Va fatto però un distinguo tra documentazione contabile e contratto. Il diritto alla consegna della documentazione contabile sussiste entro il limite temporale indicato dalla norma (10 anni dal compimento della singola operazione).

Relativamente al contratto, invece, la banca non può trincerarsi dietro il suddetto termine prescrizionale, perché il contratto costituisce la fonte delle obbligazioni tra le parti e, in quanto tale, deve essere conservato dalla Banca (e non può essere distrutto) fino a quando non siano prescritti i diritti che nascono dal rapporto. Il che significa che il contratto deve essere conservato dalla Banca fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto bancario.

2. Il rapporto con l’onere probatorio

Nei giudizi contro gli istituti di credito trova applicazione il principio generale in materia di prova sancito dall’art. 2697 c.c. secondo cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della domanda fatta valere. Così, il correntista che chieda la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell’indebito bancario deve dimostrare l’andamento del rapporto e gli addebiti contestati alla banca. La produzione del contratto e degli estratti conto bancari rappresenta quindi un elemento essenziale ai fini della prova. Il diritto di accesso alla documentazione bancaria sancito dall’art. 119 TUB non esonera, però, il cliente dall’obbligo di allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda giudiziale e produrre la documentazione a supporto della domanda azionata.

I limiti dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Nel contenzioso bancario il correntista ricorre frequentemente all’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c. per ottenere documenti detenuti dalla banca. Tuttavia, la giurisprudenza considera tale strumento di natura strettamente residuale.

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte l’ordine di esibizione non può trasformarsi in un mezzo esplorativo finalizzato a colmare carenze probatorie della parte attrice. Il giudice può disporre l’esibizione soltanto in presenza di allegazioni precise e documenti specificamente individuati. L’istanza ex art. 210 c.p.c. non consente quindi al correntista di sottrarsi all’onere della prova. Questo principio viene ulteriormente ribadito dalle ordinanze in commento della Cassazione.

3. L’ordinanza della Cassazione n. 1137 del 19 gennaio 2026

L’ordinanza n. 1137/2026 è stata emessa a conclusione da un giudizio avente a oggetto una contestazione di interessi ultralegali, commissioni e ulteriori addebiti ritenuti illegittimamente applicati dalla banca nel corso del rapporto. I clienti avevano richiesto alla banca copia dei contratti e degli estratti conto. L’istituto di credito aveva opposto il limite decennale previsto dalla norma, rifiutando la consegna della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio i correntisti avevano, quindi, avanzato al Tribunale Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Cassazione ha confermato che il diritto del cliente di ottenere copia del contratto trova fondamento nel TUB che impone alla banca la consegna di un esemplare al momento della stipula. Il contratto non può essere assimilato alla documentazione contabile relativa alle singole operazioni bancarie. La decisione chiarisce quindi che il limite decennale riguarda esclusivamente la documentazione operativa e non il contratto quale fonte del rapporto negoziale. Se la banca non prova l’avvenuta consegna del contratto, il cliente conserva il diritto di ottenerne copia.

4. L’ordinanza della Cassazione n. 5616 del 12 marzo 2026

Gli attori contestavano interessi usurari, anatocismo e ulteriori irregolarità relative al rapporto di conto corrente. Nel giudizio erano stati depositati solamente gli estratti conto relativi a un determinato arco temporale, ma non anche il contratto di conto corrente. I correntisti si erano limitati a sostenere, genericamente, che “non esisteva alcun contratto”, senza però allegare la circostanza per cui il conto corrente avrebbe trovato, comunque, esecuzione sulla base di un contratto orale (e non scritto, come imposto dall’art 117 TUB). Anzi, la dedotta contestazione della legittimità di talune clausole dimostrava il fatto che lo stesso era esistente ed era stato anche esaminato. Da qui la ragione del rigetto da parte del Tribunale dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza dell’impostazione seguita nei precedenti gradi di giudizio. Il cliente che agisce per l’accertamento della nullità di clausole negoziali o per la ripetizione dell’indebito deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda e provare ai sensi dell’art. 2697 c.c. i fatti su cui la domanda si fonda. Avendo la parte attrice contestato la validità di talune clausole contrattuali (che, all’evidenza, erano state esaminate prima dell’instaurazione del giudizio) sarebbe stato suo onere provvedere alla produzione del contratto al fine di consentirne la sua verifica.

5. Considerazioni conclusive

Per imprese, professionisti e operatori del settore bancario, le pronunce del 2026 rappresentano un importante punto di riferimento nella gestione del contenzioso relativo ai rapporti di conto corrente e alla conservazione della documentazione bancaria. Le ordinanze n. 1137/2026 e n. 5616/2026 confermano l’orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di accesso alla documentazione bancaria e principi probatori.

  • Da un lato, la Corte riconosce che l’art. 119 TUB attribuisce al correntista un diritto sostanziale a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie degli ultimi dieci anni.
  • Dall’altro lato, viene ribadito che tale diritto non può comportare un’automatica inversione dell’onere della prova.

FAQ sull'argomento

A. La banca deve conservare la documentazione relativa alle operazioni bancarie per un periodo di dieci anni, in conformità all’art. 2220 c.c. e ai principi richiamati dall’art. 119 TUB.

A. La richiesta può essere avanzata dal cliente, dagli eredi, dagli aventi causa o dai soggetti che subentrano nell’amministrazione dei beni del correntista.

A. Si tratta della richiesta rivolta al giudice affinché ordini alla banca di produrre documentazione rilevante ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Tuttavia, tale strumento non può sostituire l’onere probatorio della parte attrice.