Con l’ordinanza n. 20945, pubblicata il 20 giugno 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, presidente Frasca e relatore Saija, è intervenuta sulla validità dell’approvazione online delle clausole vessatorie in un rapporto tra professionisti. La controversia riguardava un contratto di somministrazione di energia elettrica concluso mediante una procedura telematica. Nel caso specifico l’aderente aveva selezionato alcune caselle e, attraverso un secondo flag, avrebbe approvato la clausola che stabiliva un foro convenzionale esclusivo. Il contratto era stato successivamente trasmesso anche in formato cartaceo, senza contestazioni da parte del cliente.

La Corte ha escluso che tale sequenza fosse sufficiente a rendere efficace la clausola derogatoria della competenza. Il punto centrale non era la validità generale del contratto firmato digitalmente o concluso online, bensì l’esistenza della specifica approvazione per iscritto della clausola derogatoria della competenza giurisdizionale richiesta dall’art. 1341, secondo comma, c.c., per le condizioni considerate particolarmente gravose. Poiché entrambe le parti agivano nell’esercizio della propria attività professionale, il caso non ricadeva nella disciplina consumeristica. La Cassazione ha, quindi, affrontato la questione nell’ambito delle condizioni generali di contratto nei rapporti B2B, dichiarando inefficace la clausola sul foro e individuando nel Tribunale di Viterbo il giudice territorialmente (naturalmente) competente.

1. contratti telematici e applicazione dell’art. 1341 c.c.

Il passaggio dal documento cartaceo alla piattaforma digitale non modifica le regole civilistiche sulla formazione del consenso. L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003 stabilisce, infatti, che le norme ordinarie sulla conclusione dei contratti si applicano, anche, quando l’ordine relativo a beni o servizi della società dell’informazione viene inoltrato per via telematica. La disciplina della firma elettronica nei contratti non può, pertanto, essere valutata prescindendo dalla funzione attribuita alla sottoscrizione dalle norme sostanziali. Tra le clausole contemplate dall’art. 1341, secondo comma, c.c. vi sono:

  • limitazioni di responsabilità,
  • decadenze,
  • restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni,
  • deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Per queste, è necessaria una manifestazione di volontà distinta rispetto all’adesione al contratto nel suo complesso. Anche quando il contratto firmato digitalmente riguarda due imprese, la sottoscrizione delle clausole vessatorie deve essere specifica e documentabile. La doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie conserva la propria funzione, anche, nel commercio elettronico. Una prima manifestazione di consenso riguarda il regolamento negoziale generale, la seconda approvazione deve riferirsi, in maniera riconoscibile, alle previsioni “onerose” predisposte unilateralmente. In sostanza, la dematerializzazione del documento modifica lo strumento tecnico, non il livello di consapevolezza richiesto all’aderente.

2. Perché il semplice flag non equivale alla specifica approvazione

Secondo la Cassazione la mera “spunta” della casella associata alla clausola onerosa (e che per legge necessita di doppia sottoscrizione per essere approvata) non soddisfa, di per sé, il requisito della specifica approvazione scritta. Il “flag” rappresenta certamente un’azione informatica, ma non dimostra necessariamente chi l’abbia compiuta, né consente sempre di accertare che il consenso sia stato espresso in modo consapevole e autonomo rispetto all’accettazione generale. Nel caso esaminato, neppure il “doppio flag” risultava inserito in un procedimento idoneo a realizzare una vera sottoscrizione elettronica riferibile all’aderente. La pronuncia non afferma, tuttavia, che ogni meccanismo point and click sia radicalmente incompatibile con la firma elettronica. Il principio è più circoscritto. Infatti, il semplice “flag” sulla casella selezionata, considerata isolatamente e priva di ulteriori elementi di identificazione e tracciabilità, non vale come sottoscrizione delle clausole vessatorie. Un click può essere parte di un procedimento più articolato, ma il predisponente deve poter dimostrare:

  1. l’identità del firmatario,
  2. il documento approvato,
  3. la versione delle condizioni applicata,
  4. il momento della manifestazione di volontà,
  5. la specifica riferibilità del consenso alle clausole gravose.

Parte della dottrina ha peraltro osservato che la definizione europea di firma elettronica è tecnologicamente neutrale. Ciò che assume rilievo non è il singolo gesto materiale, ma il processo complessivo nel quale esso viene inserito.

3. Quale strumento utilizzare per il contratto firmato digitalmente

L’ordinanza precisa che, quando il contratto non è soggetto alla forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 1350 c.c., l’approvazione può avvenire mediante una firma elettronica semplice ai sensi dell’art. 3, punto 10, del Regolamento eIDAS. La Corte indica, quale possibile soluzione operativa, l’inserimento sulla piattaforma di un codice OTP inviato al firmatario tramite SMS o e-mail. Tale passaggio può collegare la manifestazione di volontà a un soggetto identificato e distinguere l’approvazione delle clausole vessatorie dall’adesione generale al contratto.

Differenze tra tipologie di firme digitali e rispettivi usi

Occorre utilizzare correttamente la terminologia. La firma elettronica semplice, la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata costituiscono categorie differenti. Nel sistema giuridico italiano la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basato su una coppia di chiavi crittografiche, una privata e una pubblica. Ciò permette di verificare provenienza e integrità del documento.

Non ogni contratto firmato digitalmente richiede necessariamente lo strumento tecnologicamente più forte. La scelta dipende dal tipo di negozio, dalla forma eventualmente prescritta dalla legge e dal livello di prova necessario. Nei contratti non formali considerati dalla Cassazione nell’ordinanza in commento può essere sufficiente una firma elettronica semplice, purché il procedimento renda riconducibile al contraente l’approvazione specifica. Per gli atti soggetti a requisiti formali più rigorosi occorre invece verificare puntualmente il Codice dell’amministrazione digitale e la normativa speciale applicabile.

4. Conseguenze operative per imprese e piattaforme

L’ordinanza impone alle imprese una revisione sostanziale dei percorsi di onboarding e delle procedure impiegate per la firma digitale del contratto. Non appare prudente concentrare in un’unica casella l’accettazione delle condizioni generali, delle clausole vessatorie, dell’informativa privacy e di eventuali consensi commerciali. Il flusso dovrebbe distinguere chiaramente i diversi atti di volontà e prevedere un apposito form per l’approvazione delle clausole richiamate, eventualmente raggruppate in modo specifico e intellegibile. La predisposizione di questo passaggio separato è espressamente indicata dalla Corte come necessaria per consentire una manifestazione consapevole del consenso.

Sul piano probatorio, chi predispone il contratto dovrebbe conservare:

  • il testo sottoscritto,
  • le evidenze della sua integrità,
  • la data e l’ora dell’operazione,
  • i log di autenticazione,
  • la prova dell’invio e dell’utilizzo dell’OTP,
  • la versione dell’interfaccia mostrata al contraente.

È inoltre opportuno evitare richiami generici o rinvii che non permettano di individuare chiaramente le clausole approvate. La conseguenza dell’omessa specifica sottoscrizione non è automaticamente la nullità dell’intero contratto. Nel caso deciso dalla Cassazione è stata esclusa l’efficacia della sola clausola sul foro convenzionale.

Per banche, imprese e professionisti, la verifica dei processi utilizzati per la firma elettronica dei contratti diventa quindi parte integrante della gestione del rischio legale e del contenzioso.

FAQ sull'argomento

A. Il documento viene predisposto in formato elettronico e sottoscritto mediante un servizio di firma adeguato alla natura dell’atto. Con la firma digitale in senso tecnico, il firmatario utilizza un certificato qualificato e un dispositivo oppure un servizio remoto che applica al file una firma crittografica. Prima della sottoscrizione occorre verificare il testo, l’identità delle parti e l’eventuale presenza di clausole che richiedono un’approvazione separata. Il documento firmato e le relative evidenze devono poi essere conservati in modo da garantirne integrità, autenticità e reperibilità.

A. La domanda utilizza l’espressione “firma digitale” in senso ampio ma tecnicamente il Regolamento eIDAS distingue tre principali livelli di firma elettronica:

  1. firma elettronica semplice;
  2. firma elettronica avanzata;
  3. firma elettronica qualificata.

Nel diritto italiano, la firma digitale non costituisce una quarta categoria autonoma, ma è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basato su chiavi crittografiche. Le tre categorie non hanno lo stesso valore probatorio e non sono intercambiabili per ogni tipologia di contratto.

A. “Firma telematica” è un’espressione di uso comune, ma non identifica una categoria giuridica autonoma. Di regola indica una firma elettronica apposta a distanza attraverso internet, per esempio mediante OTP, firma remota o piattaforma di sottoscrizione. Per stabilirne gli effetti giuridici occorre individuare la tecnologia concretamente utilizzata e verificare se il procedimento integri una firma elettronica semplice, avanzata, qualificata oppure una firma digitale. La denominazione commerciale del servizio non è, da sola, sufficiente a determinarne il valore legale.