La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1999 del 29.01.2026 torna ad analizzare le finalità assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile. La Corte ha statuito che, poiché l’assegno non ha una funzione meramente assistenziale, spetta al coniuge che lo richiede allegare e dimostrare che la propria situazione economica meno vantaggiosa del momento deriva dalle scelte fatte durante il matrimonio. Va dunque provato che tali scelte hanno comportato un sacrificio personale a favore dell’altro coniuge o della famiglia.

1. Distinzione tra alimenti, assegno di mantenimento e assegno divorzile

Gli alimenti, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge e l’assegno divorzile sono istituti giuridici differenti, benché spesso confusi tra loro, sia per presupposti che per finalità.

Alimenti

L’istituto giuridico degli alimenti discende dal principio di solidarietà familiare, espressamente sancito dall’art. 2 della Costituzione, il cui presupposto è lo stato di bisogno, a prescindere dalla precedente condizione economica e dal precedente tenore di vita del beneficiario. Gli alimenti sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni/esigenze essenziali di vita (quali vestiario, cibo, spese sanitarie). Questo laddove il soggetto beneficiario sia totalmente privo di mezzi di sostentamento, nonché del tutto impossibilitato a reperirne mediante l’espletamento di un’attività lavorativa adeguata alle proprie attitudini, condizioni fisiche, età e/o posizione sociale. Del resto, già con la sentenza n. 31555/2024 la Suprema Corte aveva confermato la necessità di considerare sia gli aspetti soggettivi che quelli oggettivi. Si ancorava dunque il diritto agli alimenti alla prova non solo dell’allegato stato di bisogno e quindi delle proprie condizioni economiche, ma altresì delle proprie capacità lavorative, nonché dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento mediante svolgimento di un lavoro.

Assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento, consistente nel versamento periodico di una somma di denaro da parte di un coniuge in favore dell’altro, consegue alla pronuncia di separazione personale, sia essa consensuale o giudiziale. Presuppone la persistenza del rapporto di coniugio, con tutti gli obblighi di natura patrimoniale ed assistenziale da esso derivanti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.c., i presupposti per la concessione dell’assegno di mantenimento sono che:

  • al coniuge richiedente non sia addebitata la separazione,
  • lo stesso sia privo di “redditi adeguati”, a prescindere dallo stato di bisogno.

Per “redditi adeguati” si intendono redditi propri necessari e sufficienti a conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ciò atteso che durante il periodo di separazione personale sono oggetto di sospensione i soli obblighi personali (quali il dovere di fedeltà, di convivenza e collaborazione), mentre permane il dovere di assistenza materiale, assunto dai coniugi con il matrimonio e compatibile con detta situazione temporanea. Ai fini della quantificazione dell’assegno, non rileva la sola situazione reddituale e patrimoniale del soggetto obbligato. Il Giudice può altresì fondare la propria decisione su tutti quegli elementi e quelle circostanze di fatto, di natura economica, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti. Non è necessaria l’esatta determinazione dei redditi, essendo sufficiente una ricostruzione verosimile delle complessive situazioni patrimoniali dei coniugi.

Assegno divorzile

L’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della L. n. 898/1970, consegue invece al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, sia esso consensuale o giudiziale, in forza dell’impossibilità di un coniuge di provvedere economicamente a se stesso. La corresponsione della somma di denaro può avvenire periodicamente o in unica soluzione (cd. una tantum) e può altresì consistere nell’attribuzione di un bene.

Il parametro del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio, a cui è ancorato l’assegno di mantenimento in sede di separazione, è pertanto del tutto superato in riferimento all’assegno divorzile (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza n. 23482 del 27.10.2020), non potendo sussistere un’ultrattività del vincolo coniugale al momento dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Natura assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno

L’assegno divorzile è determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri, di cui al predetto articolo 5, L. n. 898/1970 (Cass. Ordin. n. 5605 del 28.02.2020). Ai fini della determinazione del quantum, rilevano svariati fattori, quali:

  1. la durata del rapporto coniugale;
  2. le ragioni del divorzio;
  3. le condizioni reddituali-patrimoniali delle parti;
  4. il contributo apportato da ciascuna di esse alla formazione del patrimonio comune e, in generale, ad ogni ambito della vita matrimoniale.

La funzione assistenziale dell’assegno è finalizzata a garantire al coniuge un sostentamento dignitoso, nel momento in cui lo stesso non sia in grado di reperire autonomamente denaro sufficiente a detto scopo. La funzione compensativa e quella perequativa mirano invece a riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione familiare esistente al momento del divorzio.

Prova rigorosa e inesistenza di automatismo tra assegno divorzile e disparità reddituale

Con l’Ordinanza sottoposta alla nostra attenzione, la Corte di Cassazione ha sancito l’inesistenza di automatismo tra assegno divorzile e disparità reddituale. Ciò atteso che l’ex coniuge richiedente, pur percependo minor reddito, dovrà allegare e provare:

  • di aver assunto un ruolo familiare concordato con l’altro coniuge che abbia inciso sulla propria capacità lavorativa;
  • di aver patito un sacrificio personale, a favore dell’altra parte o comunque della famiglia.

In definitiva, per la Suprema Corte l’assegno divorzile richiede la necessaria verifica dell’apporto fornito dal coniuge richiedente alla vita familiare, nonché del sacrificio da questi patito in ordine alle proprie capacità reddituali.

2. Operabilità della condictio indebiti

Un ulteriore profilo affrontato dalla decisione è l’operabilità della condictio indebiti (piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate) laddove la rivalutazione ex tunc dei presupposti concerna la posizione del richiedente (e non dell’obbligato) e si accerti l’insussistenza ab origine del diritto. La Corte ha richiamato il principio, sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 32914/2022, della ripetibilità delle somme versate a titolo di assegno provvisorio, sia esso di mantenimento o divorzile, in esecuzione di provvedimenti che nel corso del giudizio venivano modificati dalla sentenza definitiva di primo grado o di appello, comportante una riduzione o persino una revoca del contributo. Nel caso specifico, la stessa ha infatti ritenuto accertata l’insussistenza ab origine dei presupposti dell’assegno divorzile e corretta la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, fermo il distinto titolo dell’assegno di separazione per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

In definitiva, in assenza di allegazione e prova da parte del richiedente che il proprio attuale squilibrio sia causalmente riconducibile al matrimonio, l’assegno divorzile va negato, con restituzione delle somme nel tempo percepite a detto titolo, in forza della regola generale della condictio indebiti.