Quello della nullità parziale della fideiussione omnibus continua a rappresentare uno dei temi più rilevanti nel contenzioso bancario contemporaneo, soprattutto alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali che hanno preso posizione sulle garanzie conformi allo schema ABI. La sentenza del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2026 n. 3387 (Pres. Di Salvo, Rel. Centofanti) si inserisce nel solco interpretativo consolidato. Questa offre ulteriori chiarimenti sul suddetto tema e sulla validità delle clausole riproduttive del modello ABI censurato dalla Banca d’Italia.
In un nuovo approfondimento, torniamo a parlare di clausole nulle in virtù di questa recente decisione che assume rilievo per operatori bancari, imprese e professionisti. Si ribadiscono infatti i criteri applicativi della nullità e si conferma l’orientamento secondo cui l’invalidità deve essere limitata alle sole clausole illecite, con conservazione della garanzia per il resto.
INDICE
1. La pronuncia del Tribunale di Roma ↑
La pronuncia trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un fideiussore che contestava la validità della garanzia prestata, deducendo la nullità della fideiussione omnibus limitatamente ad alcune clausole conformi allo schema ABI. In particolare, la ricorrente sosteneva che la nullità dovesse essere dichiarata in relazione alle disposizioni contrattuali ritenute anticoncorrenziali dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005.
Il Tribunale capitolino ha quindi affrontato il tema verificando se il contratto sottoscritto contenesse clausole riproduttive dell’intesa restrittiva della concorrenza.
2. Le clausole ABI e il contrasto con la normativa antitrust ↑
La sentenza del Tribunale di Roma analizza in modo puntuale il contenuto della fideiussione oggetto di causa, rilevando la presenza di clausole conformi agli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI. Tali previsioni contrattuali sono state ritenute dalla Banca d’Italia in contrasto con l’art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990, poiché idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza. Proprio la presenza di tali disposizioni ha condotto il giudice a valutare la nullità parziale della fideiussione. Le clausole contestate riguardavano, in particolare:
- l’obbligo del fideiussore di rimborsare la banca delle somme eventualmente restituite al debitore principale;
- la deroga all’art. 1957 c.c.;
- la permanenza della garanzia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale.
Secondo il Tribunale, tali previsioni contrattuali rappresentano il nucleo dell’intesa anticoncorrenziale e determinano la nullità della fideiussione omnibus limitatamente a tali disposizioni.
Liceità della standardizzazione contrattuale
Il giudice ha inoltre ricordato che la standardizzazione contrattuale non è di per sé illecita. L’effetto anticoncorrenziale si configura solo quando l’uniformità delle condizioni contrattuali impedisce la diffusione di prodotti differenziati sul mercato. In questo contesto, la nullità diventa lo strumento per eliminare l’effetto distorsivo, mantenendo tuttavia in vita il contratto. Tale impostazione consente di preservare l’equilibrio tra tutela della concorrenza e stabilità dei rapporti negoziali.
3. Il richiamo alle sezioni unite e il principio di nullità parziale ↑
La decisione del Tribunale si fonda espressamente sull’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, che ha delineato il quadro sistematico della nullità parziale della fideiussione omnibus. Secondo tale pronuncia, i contratti di fideiussione conformi allo schema ABI devono essere considerati parzialmente nulli, con riferimento alle clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale, salvo prova della diversa volontà delle parti.
Il Tribunale ribadisce che la nullità non comporta automaticamente l’invalidità dell’intero contratto. Al contrario, in applicazione dell’art. 1419 c.c., occorre procedere alla mera espunzione delle clausole illecite. La nullità parziale opera, dunque, come strumento di conservazione del contratto, mantenendo efficace la garanzia per le parti residue. Il giudice sottolinea inoltre che tale nullità richiede la verifica del nesso funzionale tra l’intesa “a monte” e il contratto “a valle”. In altri termini, l’accordo anticoncorrenziale deve aver condizionato il contenuto della fideiussione. Solo in presenza del menzionato collegamento è possibile dichiarare la nullità limitatamente alle clausole contestate.
Questo approccio rafforza la tendenza giurisprudenziale a circoscrivere l’invalidità alle sole pattuizioni illecite, evitando effetti eccessivamente demolitori e garantendo certezza nei rapporti bancari e commerciali.
4. Il nesso anticoncorrenziale e l’onere probatorio ↑
Un passaggio centrale della pronuncia riguarda l’accertamento del nesso funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale e la fideiussione sottoscritta. Il Tribunale evidenzia che la nullità della fideiussione omnibus non può essere dichiarata in via automatica e richiede la dimostrazione che il contratto costituisca lo strumento attuativo dell’intesa vietata. La nullità, secondo il giudice, presuppone quindi che il contenuto della garanzia riproduca in modo sostanziale lo schema ABI censurato. In tal caso, la nullità parziale opera mediante l’eliminazione delle clausole anticoncorrenziali, mantenendo il resto della fideiussione efficace.
Il Tribunale chiarisce inoltre che il decorso del tempo tra l’intesa e la stipula del contratto non esclude automaticamente l’effetto anticoncorrenziale. Anche una fideiussione sottoscritta anni dopo può essere colpita da nullità se riproduce le medesime clausole. Tale affermazione assume particolare rilievo nel contenzioso, poiché amplia l’ambito applicativo della nullità. L’onere probatorio si concentra dunque sulla verifica della coincidenza tra le clausole contrattuali e lo schema ABI. Una volta accertata tale corrispondenza, la nullità parziale costituisce la conseguenza naturale dell’illiceità antitrust.
5. Implicazioni operative per banche, imprese e fideiussori ↑
La sentenza del Tribunale di Roma n. 3387/2026 offre indicazioni operative di grande rilievo per istituti bancari, imprese e professionisti. La nullità della fideiussione fin qui illustrata comporta infatti la necessità di riesaminare le garanzie sottoscritte, verificando la presenza di clausole conformi allo schema ABI. Per le banche, la decisione impone una revisione dei modelli contrattuali, al fine di evitare il rischio di nullità e le conseguenti contestazioni giudiziali. Per le imprese e i fideiussori invece rappresenta uno strumento difensivo particolarmente efficace nei procedimenti monitori e nelle azioni di recupero crediti.
La pronuncia conferma che la nullità parziale non elimina integralmente la garanzia ma incide sulle clausole più gravose per il fideiussore. Ciò può determinare effetti rilevanti, come la caducazione della deroga all’art. 1957 c.c. o l’eliminazione della clausola di reviviscenza. In tali ipotesi, la nullità modifica sensibilmente l’equilibrio contrattuale.
In conclusione, la sentenza rafforza l’orientamento secondo cui la nullità parziale della fideiussione omnibus costituisce la soluzione preferibile per bilanciare tutela della concorrenza e stabilità dei rapporti negoziali. La pronuncia del Tribunale di Roma si inserisce in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato e rappresenta un riferimento significativo per il contenzioso bancario e societario.
