Le fideiussioni omnibus rappresentano, oramai da moltissimi anni, uno degli strumenti più utilizzati dagli istituti di credito per presidiare l’esposizione debitoria di imprese e professionisti. Attraverso questa forma di garanzia personale tipizzata il fideiussore assume personalmente l’obbligo di rispondere di tutte le obbligazioni (presenti e future) del debitore principale entro un massimale predeterminato. La prassi bancaria ne ha fatto largo uso poiché consentono flessibilità operativa e rapidità nelle erogazioni dei crediti. Soprattutto, consentono di aggiungere al patrimonio del debitore (che, anche a prescindere dall’esistenza di garanzie reali, costituisce di per sé garanzia delle obbligazioni contratte) quello di un soggetto terzo (il fideiussore, appunto) sul quale rivalersi in caso di inadempimento del debitore principale.
Tuttavia, la natura aperta della garanzia ha generato, nel tempo, un intenso e variegato contenzioso, soprattutto quando l’esposizione del debitore aumenta in modo significativo dopo il rilascio della garanzia. La giurisprudenza ha progressivamente delimitato l’area di operatività delle fideiussioni omnibus, richiamando la necessità di un equilibrio tra tutela del credito e la protezione del garante. In questo contesto si inserisce l’Ordinanza 12 novembre 2025 n. 29933 della Cassazione qui in commento [Cassazione civile sez. III – 12 novembre 2025 n. 29933]. Questa affronta il tema della responsabilità della banca quando, confidando sulla solidità del fideiussore, prosegue o amplia le concessioni di credito senza darne notizia preventiva al garante. Ciò, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore. La decisione impone di rileggere tale istituto, anche, alla luce dei doveri di buona fede e correttezza, principi cardine del diritto civile che permeano l’intero rapporto contrattuale.
INDICE
1. Il contenuto dell’Ordinanza e l’articolo 1956 del codice civile ↑
L’Ordinanza 12 novembre 2025 n. 29933 della Cassazione chiarisce che le fideiussioni omnibus non possono trasformarsi in un paracadute illimitato a favore della banca. Quando, dopo il rilascio della garanzia, la situazione patrimoniale del debitore si deteriora, l’istituto di credito ha l’obbligo di informare il fideiussore del maggior rischio economico e di richiedere una specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 1956 del codice civile. La norma dispone, infatti, che il fideiussore per le obbligazioni future venga liberato se il creditore, senza il suo consenso, concede nuovo credito al debitore pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni. In ciò evidentemente contando sulla sola garanzia patrimoniale del fideiussore. La Cassazione sottolinea che tale regola trova piena applicazione, anche, nelle fideiussioni omnibus e che la violazione non costituisce una semplice irregolarità formale. La banca, per poter continuare a fare affidamento sulla garanzia personale del terzo, deve dimostrare di avere reso il garante consapevole dell’aumento dell’esposizione e di aver ottenuto un consenso espresso alla ulteriore concessione di credito. In mancanza di questa prova l’intero assetto delle fideiussioni risulta compromesso perché viene meno la funzione economico-sociale del contratto, trasformato in uno strumento di trasferimento del rischio dal debitore al terzo, non condiviso.
2. Buona fede, correttezza e causa concreta della garanzia ↑
L’ordinanza merita una sottolineatura per il fatto che attribuisce un rilievo centrale ai doveri di buona fede e correttezza previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Secondo la Corte, nella suddetta tipologia di fideiussioni, tali principi impongono alla banca un comportamento attivo e trasparente, soprattutto quando l’esposizione del debitore evolve in senso peggiorativo. Se l’istituto continua a erogare credito, contando sulla sola forza patrimoniale del fideiussore; ma senza coinvolgerlo, la condotta incide sulla causa concreta della garanzia: le fideiussioni omnibus nascono per supportare l’attività economica del debitore entro limiti ragionevoli e prevedibili. Quando però la banca sfrutta la garanzia del terzo per sostenere operazioni eccessivamente rischiose, l’equilibrio contrattuale tra istituto di credito e terzo si altera. Tale squilibrio può condurre alla nullità della fideiussione, non solo alla liberazione parziale del garante. La prospettiva è innovativa perché sposta l’attenzione dal mero rispetto formale delle clausole al controllo sostanziale del comportamento delle parti (banca e fideiussore).
La nullità della garanzia può essere fatta valere anche nel caso in cui sussista, nel contratto fideiussorio, una clausola di dispensa dell’istituto di credito dall’onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito. Ciò in ragione del fatto che il principio di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 c.c. è principio generale immanente nel nostro ordinamento giuridico; in base a esso ogni soggetto è tenuto a mantenere nella vita di relazione un comportamento leale che si sostanzia in obblighi di informazione e di avviso, nonché di salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio e dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità.
3. L’impatto delle clausole ABI e dell’articolo 1957 c.c. ↑
Un ulteriore profilo affrontato dall’ordinanza riguarda le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI già dichiarato anticoncorrenziale ai sensi della legge n. 287 del 1990. La Cassazione ricorda che la nullità delle relative clausole è rilevabile d’ufficio e incide, anche, sull’operatività dell’articolo 1957 del codice civile che disciplina la decadenza del creditore all’azione verso il fideiussore se non abbia avviato l’azione nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza della sua obbligazione. Tale ultima eccezione deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima difesa (processuale) utile. Quindi, con il primo atto processuale del fideiussuore. Se è lui a introdurre l’azione, con l’atto di citazione, viceversa se subisce un’azione ordinaria, con la comparsa di costituzione e risposta.
In generale sappiamo che ancora oggi sono molti i contratti di fideiussioni omnibus che contengono una rinuncia espressa del fideiussore ai termini dell’articolo 1957 c.c.. Clausola nulla se rispecchia lo “schema ABI” sanzionato da Banca d’Italia nel 1995. Il tema (innovativo) che l’Ordinanza in commento affronta è, però, altro: accertare se effettivamente il fideiussore possa dirsi decaduto dal diritto di proporre, nei confronti del creditore, la decadenza di questo ultimo all’azione di pagamento avanzata contro di lui, perché successiva al termine (decadenziale) di 6 mesi dalla cessazione del rapporto con l’obbligato principale, quando il contratto fideiussorio contenga una clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (illegittima perché riproduttiva dello schema ABI).
Secondo la Corte non si può imporre al fideiussore un comportamento processuale rigido se la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. non è stata ancora dichiarata. In sostanza, il fideiussore non può comportarsi come se la declaratoria di nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957.c.c. sia stata già emessa e, quindi, imporgli di avvalersi dell’articolo 1957 c.c. nell’immediato. La pronuncia rafforza, anche sotto questo ultimo profilo, la posizione dei garanti nelle controversie bancarie.
Conseguenze operative per banche, imprese e professionisti
L’Ordinanza presa in esame produce effetti rilevanti nella gestione quotidiana delle fideiussioni omnibus. Gli istituti di credito sono chiamati a implementare procedure di monitoraggio del rischio e di informativa verso i garanti, documentando in modo puntuale ogni variazione dell’esposizione. La garanzia non può essere utilizzata per coprire politiche creditizie imprudenti. In sede giudiziale, il fideiussore potrà eccepire la nullità o l’inefficacia della garanzia quando manchi la prova dell’autorizzazione ex articolo 1956 c.c. o quando siano presenti clausole ABI invalide. La decisione invita gli operatori a considerare le fideiussioni omnibus come rapporti dinamici, fondati su un costante dialogo informativo.
Per approfondire il tema delle precisazioni della giurisprudenza sulla fideiussione omnibus e la nullità delle clausole, vi invitiamo a leggere il nostro precedente articolo specifico.
