Con una recente sentenza in tema di cessioni del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione (factoring), la Corte d’Appello di Milano ha fornito una interessante interpretazione in merito all’operatività degli artt. 9 della Legge 2248/1865, 70 del R.D. 2240/1923 e 117, comma, 3, D.L.gs. 163/2016.
In particolare, la Corte ha osservato che, qualora oggetto del contratto di cessione siano crediti vantanti nei confronti della PA derivanti da fatture per prestazioni di energia elettrica, il divieto di cessione imposto dai sopra citati articoli sussiste fino a quando la prestazione non sia stata eseguita. Ciò in quanto ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l’erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione, in termini monetari, dell’operazione già conclusa all’atto dell’immissione dell’energia nella disponibilità del cliente.
Una diversa interpretazione della normativa sopra richiamata non sarebbe rispettosa della ratio sottesa al dettato legislativo atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto sempre in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore.