Gli avvocati Nicola Ferraro e Marco Baccarini, intervistati dalla redazione de Il Sole 24 Ore sul pegno non possessorio. Strumento giuridico solo dallo scorso giugno divenuto operativo che può contribuire a dare una accelerata al mercato dell’art lending in Italia.

Art Lending in Italia

L’art lending ha fino a oggi avuto un limite rilevante in Italia: la garanzia prestata al finanziatore a fronte della erogazione del prestito. Trattandosi di prestito su bene mobile (opera d’arte), la garanzia è quella del pegno. La quale è disciplinata dall’art. 2786 del Codice civile.

Il pegno civilistico, però, presuppone lo spossessamento del bene (nella specie dell’opera d’arte). Il che innesta una serie di problemi, tra i quali anche quello della conservazione dell’opera (ma non solo).

Prospettive di sviluppo dell’art lending offerte dall’istituto del “pegno non possessorio”

Il legislatore è intervenuto introducendo, accanto al pegno civilistico, la figura del “pegno non possessorio” (D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni con L. 30 giugno 2016 n. 119) che, a differenza del primo, si perfeziona senza spossessamento; ma con l’iscrizione dell’atto costitutivo del pegno (che è comunque indispensabile) in un apposito registro telematico. Dalla data di iscrizione nel “registro dei pegni non possessori”, il pegno diventa efficace e opponibile a terzi.

Il pegno non possessorio è, poi, di regola “rotativo”. Significa che esso si trasferisce in automatico sul bene che quello originario (gravato da pegno) ha contribuito a formare, in caso di vendita sul provento della cessione e di suo successivo utilizzo per l’acquisto di un nuovo bene su questo ultimo.

A esso possono però accedere solamente gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese. I crediti devono essere inerenti l’esercizio dell’impresa e oggetto di pegno possono essere quei beni che sono destinati all’esercizio dell’impresa (intendendosi questo ultimo limite in senso estensivo).

Se però con il “pegno non possessorio” il legislatore ha inteso perseguire l’obbiettivo di rendere più “flessibile il sistema delle garanzie dei crediti” si dovrebbe considerare che il mercato dell’arte è contraddistinto dalla presenza di soggetti che imprenditori non sono i quali potrebbero avere, comunque, l’interesse ad accedere a finanziamenti dando in garanzia le proprie opere. Il che meriterebbe una riflessione ulteriore da parte del legislatore per estendere il ricorso di questo istituto a coloro che, nel mondo dell’arte e degli oggetti da collezione, non sono imprenditori.