La legge sul diritto di autore tutela le fotografie quali opere dell’ingegno, se aventi carattere creativo (v. Legge n. 633/41, artt. 1 e 2 n. 7), oppure le fotografie semplici (v. Legge n. 633/41, art. 87, commi 1 e 2).

La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o, comunque, di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’aspetto estetico deve prevalere su quello tecnico. In sostanza, la cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come “creativa”, essendo invece necessarie anche l’originalità e la creatività della fotografia.

Spetta al fotografo (ovvero al soggetto a cui questi abbia ceduto i diritti di sfruttamento economico) il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione o spaccio della fotografia.

Ai fini della tutela conseguente all’illegittimo utilizzo dell’immagine fotografica, compete al fotografo (ovvero al soggetto cui i diritti di sfruttamento economico siano stati ceduti) l’onere di provare, in giudizio, la titolarità dei diritti di riproduzione, diffusione o spaccio della fotografia.

Con sentenza resa il 22 marzo 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato i principi generali di cui sopra. Nello specifico la violazione del diritto di autore atteneva all’uso di una fotografia raffigurante il Vesuvio pubblicata sul sito web di un soggetto giuridico per finalità promozionali.

Tuttavia, la sentenza resa è significativa per la modalità con cui si è provveduto alla determinazione del danno. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto congruo procedere alla suddetta liquidazione facendo riferimento alle Tabelle SIAE. Nello specifico a quelle indicate al punto 3.2.1. per l’utilizzo delle opere tutelate per fini pubblicitari. In ciò riprendendo (e forse consolidando) l’indirizzo di recente avviato da Tribunale di Roma n. 15490/21.