Con Ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024 la Cassazione ha ribadito 3 importanti principi di diritto in merito:

  1. prova della cessione del credito;
  2. prova dell’esistenza del credito;
  3. criteri differenziali tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.

In questo articolo esaminiamo in dettaglio le implicazioni della Ordinanza in commento.

La prova della cessione del credito

Il contratto di cessione di crediti si perfeziona con il solo accordo tra creditore (cedente) e acquirente (cessionario). L’accettazione del debitore (ceduto) non è necessaria. Ai sensi dell’art. 1264 c.c. la cessione del credito va comunicata al debitore (ceduto) unicamente per rendergli la cessione opponibile ed evitare, così, che il debitore (ceduto), pagando al cedente, venga liberato dalla propria obbligazione nei confronti del cessionario. Nel caso di cessione di crediti in blocco la comunicazione ex art. 1264 c.c. è sostituita, ex lege, dalla pubblicazione della notizia della cessione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 Testo Unico Bancario.

La notifica di cessione al debitore (ceduto) non vale a costituire prova della sussistenza di una cessione di credito. Soprattutto nel caso in cui la stessa venga contestata dal debitore (ceduto). Il che significa che il soggetto a cui il credito è stato ceduto, in caso di contestazione della cessione ad opera del debitore, dovrà fornire la prova dell’avvenuta cessione del credito a suo favore: una cosa è la comunicazione al debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c. o dell’art. 58 TUB (nel caso in cui la cessione sia eseguita “in blocco”), ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto; altra cosa è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione di crediti e del suo contenuto.

La prova della cessione di crediti non richiedere la forma scritta. La stessa potrà essere fornita, anche, mediante presunzioni.

La prova dell’esistenza del credito

L’esistenza di un credito va provata. Anche nel caso in cui lo stesso sia fatto valere da una Banca. Ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico Bancario una Banca è legittimata a chiedere un decreto ingiuntivo sulla base del solo estratto conto certificato dal proprio dirigente interno. Tuttavia, quando il credito è contestato dal debitore, dell’esistenza del credito deve essere fornita una prova rigorosa. Nel caso in cui il credito tragga fondamento da un rapporto di conto corrente la prova a cui la Banca è onerata è quella della produzione degli estratti conto tesi a fornire integrale dimostrazione del credito vantato. Anche la produzione di un piano di rientro, che abbia natura meramente ricognitiva di un debito, non preclude al debitore il diritto di contestare la validità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente e, conseguentemente, l’entità del credito fatto valere dalla Banca. Con la conseguenza che quest’ultima, laddove intenda ricevere il pagamento del saldo, è tenuta a documentare le condizioni del contratto e la fondatezza della pretesa creditoria.

Contratto autonomo di garanzia vs fideiussione

Fideiussione e contratto autonomo di garanzia possono sembrare a prima vista simili ma sono due istituti giuridici diversi tra loro. Con il contratto autonomo di garanzia il garante è vincolato a tenere indenne il creditore delle conseguenze negative derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione a cui il debitore è tenuto. Inoltre, con il contratto autonomo di garanzia il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione viene trasferito a un soggetto terzo (garante).

Con la fideiussione, invece, il fideiussore si sostituisce al debitore nella medesima prestazione a cui questi era tenuto verso il creditore. Per dirla con parole più semplici, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, nel contratto autonomo di garanzia il garante si sostituisce, in via del tutto autonoma, al debitore. Per individuare se si sia in presenza di una fattispecie rispetto a un’altra non è sufficiente fermarsi al solo nomen iuris adottato dalle parti. ma è necessario indagare il contenuto dell’accordo. Così, una clausola che preveda (a titolo di esempio) che il “fideiussore è tenuto a pagare tutto quanto dovuto dal debitore a prima richiesta a titolo di capitale, interessi e spese” non è sufficiente a ricomprendere la fattispecie nel contratto autonomo di garanzia in quanto a essere previsto è il solo impegno a pagare “a prima richiesta”. Manca l’elemento che conferisce autonomia all’obbligazione. Che sarebbe potuta derivare dalla previsione di un pagamento “senza eccezioni”, indipendentemente dalla posizione del debitore.

Implicazioni e considerazioni finali

L’Ordinanza in commento fornisce una guida di grande importanza a imprese, banche e professionisti del diritto che devono navigare il complesso panorama legale del diritto bancario e finanziario con un’attenzione rinnovata alla precisione documentale e alla chiarezza contrattuale. L’accento sulla necessità di una documentazione solida e trasparente nelle cessioni di crediti e l’onere della prova imposto alle banche mirano anche a incrementare l’equità nel settore finanziario.