Il Tribunale di Roma ha disposto la riduzione del #canonecommerciale del 40% per i mesi di #lockdown, e del 20% da giugno 2020 a marzo 2021 (atteso che anche dopo la riapertura l’accesso della clientela è contingentato per motivi di sicurezza sanitaria).

Il giudice fa propria quella parte della dottrina che intravede nel principio di buona fede uno strumento di integrazione del contratto al verificarsi di fatti sopravvenuti e imprevedibili. Rimane però che il contratto, una volta concluso, ha effetto vincolante tra le parti e che la norma dell’art. 1374 c.c. non consente al giudice di modificarne il contenuto ma, in via eccezionale, di integrarlo colmando le lacune riscontrate coerentemente con il programma delineato delle parti.

Sotto altro verso la Cassazione con la Relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 ha rilevato che, a fronte di esigenze imprevedibili e sopravvenute legate al diffondersi della #pandemia (dalle quali sia derivata una oggettiva alterazione dell’equilibrio contrattuale), la #rinegoziazione delle clausole economiche dei contratti di locazione a uso commerciale diventa un “passaggio obbligato” a cui le parti sono tenute nel rispetto del principio generale della buona fede senza che, a detto obbligo, consegua automaticamente quello del raggiungimento di un accordo.