Con sentenza n. 32788/19 – in tema di cessione del credito verso una pubblica amministrazione – la Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art 69, comma 3, R.D. n. 2440/23, la cessione del credito deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

Con la decisione in oggetto (in linea con Cass. n. 30658/17) la Corte ha però sottolineato il carattere eccezionale della norma e il suo non essere suscettibile di applicazione analogica o estensiva riguardo a cessioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali: l’art 69, comma 3, R.D. n. 2440/23 non trova applicazione alle cessioni di credito vantate nei confronti di quegli enti pubblici esclusi dal novero delle amministrazioni statali quali, a titolo di esempio, sono le province, i comuni, le città metropolitane, le agenzie e gli enti per il turismo, le agenzie e gli enti regionali del lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ecc.

Nella specie la Corte ha escluso l’applicazione dell’art 69, comma 3, R.D. n. 2440/23 a una di cessione di credito intercorsa tra un privato e una Azienda sanitaria locale.