Il reverse factoring o factoring indiretto è una transazione win-win, ovvero un servizio che consente a una impresa fornitrice di incassare in anticipo i crediti in essere nei confronti di un’impresa debitrice e sorti dall’esercizio dell’attività di impresa. Ciò avviene tramite una convenzione che consiste in un’inversione del processo tradizionale di factoring. Rispetto alla figura del factoring tradizionale, infatti, è il debitore (e non il creditore) che ricorre a tale strumento per ottimizzare la gestione di tutto il proprio ciclo passivo, ovvero i flussi di lavoro esistenti con azienda e magazzino.

Solitamente ricorrono al reverse factoring gruppi commerciali o industriali di medie – grandi dimensioni, per offrire condizioni vantaggiose a tutti i propri fornitori, i quali snelliscono, in tal modo, le procedure di incasso dei crediti. I vantaggi si traducono nel sostegno alle piccole imprese fornitrici, nella garanzia della continuità dei rapporti tra fornitore e cliente (debitore) e nell’ottimizzazione del capitale circolante operativo di tutta la catena.

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Come funziona il reverse factoring

Nel reverse factoring, anche detto credito di filiera, su impulso di una impresa debitrice viene ceduto al factor (spesso una banca) il credito vantato dai fornitori nei confronti dell’impresa debitrice ottenendone in cambio liquidità. Si tratta di un moderno strumento finanziario teso a sostenere le aziende coinvolte in una filiera produttiva e a facilitare la gestione del capitale in circolo.

La cessione del credito si può svolgere in due modi:

  • factoring pro solvendo, con la quale il rischio di insolvenza del debitore rimane a carico del cedente;
  • factoring pro soluto, con il quale il finanziatore (i.e., la banca) assume su di sé il rischio del mancato pagamento del debito. Nell’accordo si determina preventivamente il limite massimo dell’importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi i relativi rischi.

Reverse factoring, esempio

Facciamo un esempio di factoring indiretto per rendere più chiara questa procedura. Possiamo prendere in considerazione due imprese: l’impresa A, produttrice di zucchero e l’impresa B, impresa solida di grandi dimensioni e operativa a livello internazionale, di cui la A è fornitrice. Secondo l’iter tradizionale del factoring, la A si dovrebbe rivolgere a un istituto di credito per avere un anticipo, parziale o totale, dell’equivalente monetario dei propri crediti. Con il credito di filiera, invece, l’impresa B (i.e., la debitrice) sigla un accordo con un istituto di credito (factor) per la gestione del proprio portafoglio debitorio.

Reverse factoring evoluto

L’advanced reverse factoring, o reverse factoring evoluto, è una tipologia di credito di filiera che ricorre alle piattaforme informatiche cloud e alla fatturazione elettronica. Ciò consente flessibilità nell’anticipo delle fatture e permette di contenere sia i rischi sia i costi del finanziamento. Tra il factor e l’impresa coinvolta nella filiera, infatti, sussiste uno scambio maggiore di informazioni. Nel factoring indiretto di tipo evoluto si beneficia della digitalizzazione di tutti i processi e della conservazione dei dati in un’unica piattaforma. L’infrastruttura tecnologica gioca un ruolo primario poiché consente la gestione di grandi quantità di informazioni e l’automatizzazione dei flussi finanziari che occorrono a fornitori e clienti.

Factoring pro soluto

Come anticipato, la gestione del credito può essere regolata da un contratto di factoring pro-soluto oppure pro-solvendo.

Nel caso di factoring pro soluto il factor acquista il credito in via definitiva e assume a suo carico il rischio di inadempienza del debitore. Il cedente, per parte sua, garantisce l’esistenza del credito e l’assenza di particolari vizi o cause di annullamento della cessione dello stesso.

Factoring pro solvendo

Nel factoring pro solvendo il cedente garantisce che il debitore porterà a compimento la prestazione dovuta. In caso di inottemperanza, il factor potrà rifarsi sul cedente il quale dovrà pagare la somma dovuta (e non pagata) dal debitore. Il cedente non ha solo l’obbligo di garantire l’esistenza del credito ma anche il fatto che lo stesso verrà pagato.

Questa soluzione, una volta valutata la capacità finanziaria dei debitori, può rivelarsi ideale per gestire e finanziare i crediti commerciali. Consente al cedente di diminuire i costi interni di gestione dei suoi crediti commerciali e di poter contare su una fonte di finanziamento.

Maturity factoring

Il maturity factoring è un servizio accessorio rispetto alle operazioni pro-soluto e pro-solvendo. Il maturity factoring presuppone un accordo a tre tra il cedente, il debitore ceduto e il factor e si traduce in un pagamento dei crediti a data prestabilita o a scadenza degli stessi.

Nella sostanza, il factor è in grado di assicurare al cedente (creditore) la certezza dei flussi finanziari in entrata e al debitore (ceduto) di disporre, a fronte di un onere finanziario concordato con il factor, di una dilazione del pagamento del debito.

Le società di factoring in Italia

L’esercizio dell’attività di factoring, ex art. 1, lett c) Legge n. 52/1996, è riservato a banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale deve prevedere l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

Le società di factoring devono essere costituite in forma di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a oppure cooperative. Sono regolamentate dalla disciplina degli art. 108 e 109 del TUB. Il loro capitale non deve essere inferiore a 5 volte il capitale minimo stabilito per la costituzione delle società per azioni.

Sconto bancario e factoring, differenze

Il factoring è un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall’obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (“factor”) la titolarità dei crediti derivati o derivanti dall’esercizio della sua impresa. Tuttavia, in considerazione delle molteplici funzioni economiche del contratto – essendo lo stesso caratterizzato di regola dalla compresenza di plurime operazioni, quali appunto la cessione di uno o più crediti e l’assunzione da parte del factor di obbligazioni non strettamente inerenti alla cessione – occorre accertare, avendo riguardo agli effetti giuridici del contratto e non quelli pratico-economici, se le parti abbiano in concreto optato per la causa vendendi o la causa mandati o per altra ancora e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia ovvero solutoria, nonché se vi sia stato trasferimento dei crediti ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato in rem propriam con il quale il titolare del credito resta il mandante (C.d.A. Milano, 10 settembre 2018, n. 4045).

Il factoring si può considerare come una sorta di evoluzione dello sconto bancario (e non va confuso con esso). Infatti, lo sconto bancario consiste in un contratto che include un’unica prestazione tra le due parti coinvolte: l’istituto di credito si impegna a erogare all’azienda il credito non ancora scaduto, salvo l’esito positivo dello stesso, detraendone gli interessi alla fonte quali commissione.

Nel contratto di factoring, invece, vi sono prestazioni multiple e il finanziatore (factor) rileva tutti i crediti (presenti e futuri) dell’impresa.

Il nostro studio legale, in virtù delle specifiche competenze acquisite in materia di factoring, assiste la propria clientela nell’ambito delle problematiche rivenienti dalla interpretazione ed esecuzione della legislazione di riferimento.