La decisione n. 1613 del 12 febbraio 2025 del Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario consente di affrontare il tema della legittimità del comportamento di un istituto di credito che provveda al collocamento di una polizza assicurativa legata a un contratto di mutuo. In questo articolo approfondiremo inoltre gli obblighi informativi e di trasparenza delle banche, il rischio di pratiche commerciali scorrette, gli orientamenti più recenti e le tutele a disposizione del consumatore.

INDICE

  1. Come funziona l’assicurazione sul mutuo?
  2. Cosa significa polizza multirischi?
  3. Quali sono le assicurazioni obbligatorie per un mutuo ipotecario?
  4. Pratiche commerciali scorrette: vincoli indebiti e rischi contrattuali
  5. Obblighi informativi e doveri di trasparenza delle banche
  6. Orientamenti normativi recenti e strumenti di tutela per il cliente

 

1. Come funziona l’assicurazione sul mutuo?

Quando si sottoscrive un mutuo ipotecario, la banca erogante richiede al mutuatario di adottare specifiche coperture assicurative a protezione dell’immobile che costituisce garanzia del finanziamento. L’assicurazione sul mutuo ha la funzione di tutelare sia il mutuatario sia la banca. Con la polizza mutuo incendio e scoppio, l’indennizzo in caso di sinistro viene liquidato alla banca per coprire il debito residuo. Con le polizze vita o CPI invece l’assicurazione copre le rate residue in caso di eventi gravi (morte, invalidità, perdita del lavoro) a carico del mutuatario.

2. Cosa significa polizza multirischi?

La polizza multirischi è un contratto assicurativo che combina diverse coperture in un unico prodotto, includendo tipicamente incendio, scoppio, eventi atmosferici, danni da acqua, furto, atti vandalici e responsabilità civile. La polizza multirischi del mutuo serve a proteggere l’immobile oggetto di ipoteca da eventi dannosi che potrebbero comprometterne il valore e di riflesso la garanzia per la banca. Si tratta quindi di un contratto assicurativo “pacchettizzato”, che copre una pluralità di rischi connessi all’immobile o al mutuatario.

3. Quali sono le assicurazioni obbligatorie per un mutuo ipotecario?

È fondamentale chiarire che non tutte le coperture sono imposte dalla legge. Solo la polizza mutuo incendio e scoppio è obbligatoria, mentre coperture aggiuntive come le polizze vita o la CPI multirischi (Credit Protection Insurance) sono facoltative e non possono essere imposte quale vincolo all’erogazione.

Che cos’è l’assicurazione CPI multirischi?

È una copertura che tutela il debitore (e indirettamente la banca) in caso di perdita della capacità di pagamento per eventi come disoccupazione, infortunio, malattia grave o decesso. Si tratta di un prodotto complesso, che richiede un’attenta valutazione costi-benefici.

4. Pratiche commerciali scorrette: vincoli indebiti e rischi contrattuali

Nel panorama giuridico italiano ed europeo si riscontrano, purtroppo, ancora frequenti segnalazioni di pratiche commerciali scorrette nella vendita abbinata di mutui e polizze. Il cosiddetto “tying” ovvero il vincolo alla sottoscrizione di un prodotto accessorio per ottenere un prodotto principale, è vietato. Ciò salvo quando il prodotto accessorio sia strettamente necessario alla concessione del finanziamento (es. polizza incendio e scoppio). Tuttavia, molte banche continuano a proporre prodotti aggiuntivi come le polizze vita o la CPI multirischi, facendo leva sulla posizione negoziale di forza e inducendo il cliente a percepirle come obbligatorie. Queste condotte violano il Codice del Consumo e possono essere sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) o dall’IVASS. Per il consumatore il rischio è sia economico che giuridico e comprende clausole vessatorie, limitazioni di responsabilità poco chiare e difficoltà a esercitare i diritti di recesso o cambio compagnia.

Indicatori di obbligatorietà della polizza mutuo

Per la giurisprudenza (inclusi ABF) sono considerati indicatori presici di una obbligatorietà nella stipula della polizza) richiesta dalla banca (contestualmente alla accensione del mutuo):

  1. copertura del credito,
  2. sottoscrizione contestuale,
  3. durata pari al mutuo,
  4. indennizzo sul debito residuo,
  5. diritto di recesso esteso,
  6. commissioni d’intermediazione,
  7. beneficiario diverso dall’intermediario.

Se questi elementi sono presenti, e al cliente non viene indicata la possibilità di ricorrere a polizza analoga da parte di soggetti terzi (diversi dalla banca), si configura una pratica commerciale aggressiva e, in quanto tale, illegittima perché contraria agli obblighi di correttezza e buona fede. Nel caso esaminato dall’ABF di Bologna, si è accertato che la banca aveva strutturato l’offerta prevendo che, in caso di sottoscrizione della polizza, sarebbe stato concesso al cliente uno sconto sul tasso di interesse passivo praticato. Di contro lasciando la cliente la possibilità di reperire sul mercato prodotti di terzi.

Da qui la ragione per cui la stipula della polizza non è stata prevista dalla banca come obbligatoria per la sottoscrizione del contratto di mutuo e il comportamento della banca reputato legittimo.

Tuttavia, il rischio di trovarsi gravati da costi ingiustificati e clausole vessatorie rimane concreto per molti clienti, soprattutto in presenza di polizze collettive di gruppo.

5. Obblighi informativi e doveri di trasparenza delle banche

Le banche, in qualità di intermediari finanziari vigilati, sono tenute al rispetto di stringenti obblighi di informazione e trasparenza previsti dal Testo Unico Bancario (TUB), dal Codice del Consumo e dalla normativa IVASS. In particolare, devono fornire al cliente una chiara indicazione circa la natura facoltativa di qualsiasi polizza stipulata insieme al mutuo non strettamente necessaria, illustrandone costi, garanzie, esclusioni, franchigie e durata. La banca non può subordinare l’erogazione del mutuo alla sottoscrizione di una specifica polizza venduta direttamente o tramite soggetti convenzionati. Il cliente, quindi, deve mantenere la piena libertà di reperire la copertura assicurativa sul libero mercato, purché rispetti i requisiti minimi richiesti. Inoltre, ai sensi delle disposizioni dell’IVASS, le banche devono fornire un termine congruo, generalmente almeno 7 giorni, per consentire al cliente di esaminare le condizioni contrattuali prima della firma. Ciò è volto a evitare pratiche pressorie o l’omissione di informazioni rilevanti. La trasparenza non è solo un requisito formale ma un presidio sostanziale per assicurare scelte consapevoli e contratti equilibrati.

Sconto sullo spread del mutuo legato alla sottoscrizione della polizza

Particolare attenzione va posta quando la banca offre uno sconto sullo spread del mutuo (es. 0,5%) in cambio della sottoscrizione della polizza. Sebbene formalmente facoltativo, il vantaggio economico può generare pressioni indebite e compromettere la libera scelta del cliente. Inoltre, le polizze collettive che non prevedono recesso entro i cinque anni violano l’art. 21, comma 3, della legge 99/2009. Anche la comunicazione del diritto di recesso (entro 60 giorni) deve essere trasparente e comprensibile.

6. Orientamenti normativi recenti e strumenti di tutela per il cliente

Negli ultimi anni le autorità di vigilanza — Banca d’Italia, IVASS e AGCM — hanno intensificato i controlli sulle pratiche di cross-selling e vendita abbinata. Sono stati emanati regolamenti e circolari che rafforzano la separazione tra attività bancaria e intermediazione assicurativa. Si è imposto che le banche rendano esplicito il diritto del cliente di acquisire la polizza multirischi da soggetti terzi. Sono stati previsti anche obblighi di confronto tra polizze e di trasparenza sui costi, nonché limiti alle provvigioni riconosciute agli intermediari. Inoltre, i clienti hanno a disposizione vari strumenti di tutela:

  • il reclamo diretto all’intermediario;
  • il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per controversie fino a 200.000 euro;
  • la segnalazione all’IVASS per profili assicurativi;
  • l’intervento dell’AGCM per condotte scorrette.

La giurisprudenza ha rafforzato i profili di nullità parziale delle clausole abusive e risarcibilità del danno per chi subisce pratiche scorrette.