Con provvedimento dello scorso 7 settembre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state investite di valutare, in via pregiudiziale rispetto alla decisione di una controversia pendente innanzi al giudice di merito, le conseguenze giuridiche, in termini di nullità parziale per indeterminatezza dell’oggetto, della clausola di un contratto di mutuo nel quale, ai fini della determinazione degli interessi passivi dovuti dal cliente, non erano stati indicati né il regime finanziario di capitalizzazione degli interessi debitori (“composto”), né le modalità di ammortamento (nella specie alla c.d. “francese”). Ma noto solamente il TAN (tasso annuo nominale), per altro rivelatosi, a una verifica contabile eseguita dal cliente, divergente rispetto a quello (maggiore) concretamente applicato. Il tema, non sporadico, né episodico, ma presente in svariati giudizi, è stato ritenuto dal giudice investito del merito della questione apprezzabile di un pronunciamento pregiudiziale della Corte di Cassazione.

1. SISTEMA DI AMMORTAMENTO C.D. “ALLA FRANCESE” E TRASPARENZA

Le questioni che si pongono sono due: se una clausola contrattuale che, in punto di determinazione degli interessi passivi, omette di esplicitare le modalità di calcolo possa dirsi, effettivamente, rispettosa de:

  • dell’art. 1346 c.c. (determinatezza) secondo cui l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; e
  • dell’art. 117, comma 4, TUB (trasparenza bancaria) che impone agli istituti di credito di indicare in contratto “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

L’ammortamento c.d. “alla francese” è un metodo (sicuramente il più utilizzato dal sistema bancario italiano) che consente di pianificare la restituzione del capitale mutuato e degli interessi pattuiti con un pagamento a rata costante (identica): ogni rata si compone di una quota di interessi e di una quota capitale, a ogni singola scadenza gli interessi vengono calcolati sul capitale (che via via decresce) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (e non anche sugli interessi pregressi); alla scadenza del contratto il debito è estinto (sia per la quota capitale, sia per interessi). Esso si differenzia da altri sistemi di ammortamento, quale quello c.d. “all’italiana” in cui rata ogni rata è di importo diverso (quindi, non costante) in quanto composta da una quota di capitale identica e da una quota di interessi che, calcolata sul capitale decrescente, si riduce man mano.

2. ALCUNE CONSIDERAZIONI IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE

È superfluo sottolineare che l’attesa per la sentenza delle Sezioni Unite è palpabile non solo tra gli addetti ai lavori del diritto bancario, ma anche e soprattutto tra gli istituti di credito e i beneficiari dei finanziamenti. La questione, infatti, potrebbe avere ripercussioni su numerosi procedimenti giudiziari in corso e presenta una marcata tendenza alla ripetitività; inoltre, potrebbe richiedere la riformulazione di molti contratti di finanziamento, con conseguenti costi elevati per il settore bancario.

Pertanto, in attesa del verdetto della Cassazione a Sezioni Unite, procediamo con alcune riflessioni sui punti salienti della questione.

La trasparenza

Analizzata sotto il profilo della trasparenza, la questione che pone il sistema di ammortamento “alla francese” è che, al momento della stipula del contratto, la metodologia di calcolo degli interessi può risultare oscura al cliente il quale, quindi, potrebbe aderire alla modalità di calcolo degli interessi proposta dalla banca non in maniera consapevole.

Sul tema esistono due orientamenti giurisprudenziali divergenti.

Quello maggioritario sostiene che l’omissione delle modalità di calcolo degli interessi non comporta violazione dell’obbligo di trasparenza a cui le banche sono tenute, poiché le condizioni economiche applicate al rapporto sono comunque desumibili dal contenuto del contratto (sottoscritto dal cliente) e dal piano di ammortamento allegato. Esse, quindi, sono conosciute o conoscibili dal cliente prima della stipula del contratto.

L’orientamento minoritario, di contro, sostiene che la modalità di calcolo degli interessi passivi in un sistema di ammortamento c.d. “alla francese” non è affatto evincibile dalla sola lettura del piano di ammortamento allegato in quanto l’elevato tasso di tecnicismo della materia (che postula l’applicazione di formule matematiche) presuppone un bagaglio di conoscenze di cui normalmente i clienti sono privi. Da qui la necessità che i criteri di calcolo degli interessi debitori vengano adeguatamente esplicitati nel contratto.

Indeterminatezza dell’oggetto dell’obbligazione

Sotto il profilo della determinatezza, va osservato che si ha indeterminatezza delle clausole inerenti la previsione degli interessi passivi ogni qual volta esse siano formulate in maniera tale da non consentire una loro univoca applicazione, per cui a una differente scelta applicativa corrisponde l’applicazione di interessi diversi.

Viceversa, si ha determinabilità quando è identificato chiaramente l’oggetto sulla base di elementi prestabiliti dalle parti. Per cui, una volta che le parti abbiano raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati.

Nella sostanza quando i parametri relativi alle modalità di ammortamento del piano sono rintracciabili all’interno delle disposizioni contrattuali, essi sono tali da non potersi ritenere l’indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo, poiché sono sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale.