Avvocati specializzati in factoring

Gli avvocati specializzati in factoring e diritto bancario dello studio legale de Tilla assistono i clienti nel campo della legislazione bancaria di riferimento. Lo Studio ha sviluppato negli anni una competenza specifica in materia di factoring. L’esperienza specifica in questo settore del diritto consente ai professionisti di de Tilla di seguire ogni tipologia di contenzioso relativo alla interpretazione, esecuzione e inadempimento dei contratti di factoring anche in relazione a crediti ceduti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Factoring: cos’è e quale normativa lo disciplina

Il factoring è un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall’obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall’esercizio della sua attività di impresa.

Nello specifico il “factoring” è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il “factor”) si obbliga ad acquistare (“pro soluto” o “pro solvendo”), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il “factor” paga all’imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al “factor”, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.

Dietro all’operazione di factoring si cela quindi una vera e propria operazione di finanziamento all’impresa cedente che potrà così contare sulla liquidità erogata dal factor per proseguire nella propria attività di impresa.

La normativa di settore è contenuta nella Legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché della Legge 14 luglio 1993, n. 260.

Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto di factoring

Ai sensi della normativa di riferimento in materia di contratto di factoring il factor deve essere una società o un ente iscritto in un albo tenuto dalla Banca d’Italia (deve trattarsi di una banca ovvero di un intermediario finanziario). Il cedente deve essere un imprenditore. I crediti ceduti devono riguardare i contratti stipulati dal cedente nell’esercizio della sua attività di impresa.

I soggetti coinvolti nell’operazione di factoring sono:

  • il Factor, operatore specializzato che si prende in carico, gestisce e finanzia anticipatamente i crediti dell’impresa cedente;
  • l’impresa, che cede il proprio credito commerciale al factor ricevendone in cambio liquidità immediata;
  • il debitore ceduto, l’impresa che ha un debito verso l’impresa cedente.