Gli interessi anatocistici sono solo uno degli addebiti in relazione ai quali i correntisti agiscono giudizialmente contro le banche per farne accertare, ove sussistente, l’illegittima applicazione, al pari di commissioni, spese e valute non pattuite, interessi usurari. La consulenza di uno studio legale specializzato in diritto bancario risulta determinante nella fase di analisi della documentazione contrattuale e in quella di gestione del contenzioso tra banche e correntisti.

Regolamentazione degli interessi debitori

L’interesse costituisce una forma naturale di remunerazione del denaro. L’art. 1282 c.c. dispone: “I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto” (salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente). Per anatocismo si intende quel fenomeno per cui gli interessi vengono “capitalizzati” e costituiscono, a propria volta, la base per produrre altri interessi. L’anatocismo è vietato, salvo (eccezioni) in presenza di:

  • usi contrari,
  • domanda giudiziale,
  • accordo esplicito, successivo alla scadenza degli intessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno 6 (sei) mesi (v. art. 1283 c.c.).

L’art. 120 Testo Unico Bancario

In ambito bancario (i.e., nei rapporti in essere tra banca e cliente) l’anatocismo è regolamentato dall’art. 120 Testo Unico Bancario (modificato con il DL n. 18/2016, convertito in Legge n. 49/2016). In sintesi, ai fini della validità della clausola che lo prevede, dispone che:

  • deve essere assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
  • gli interessi debitori (compresi quelli maturati su carte di credito) non possono produrre interessi ulteriori, tranne quelli di mora e si calcolano solamente sulla sorta capitale;
  • per quanto riguarda le aperture di credito regolate in conto corrente, in conto di pagamento e gli sconfinamenti (anche in assenza di affidamento ovvero oltre i limiti del fido):
    1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e diventano esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo;
    2. nel caso di chiusura del conto, gli interessi debitori sono immediatamente esigibili;
    3. il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi debitori sul conto (l’autorizzazione è revocabile in ogni momento) e la somma addebitata è considerata sorta capitale.

L’addebito automatico degli interessi

Nei rapporti bancari è in uso la richiesta delle banche di essere preventivamente autorizzate all’addebito automatico, sul conto corrente, degli interessi passivi. L’autorizzazione preventiva dà, però spesso, luogo a pratiche poco trasparenti di addebiti di somme non dovute che sfociano in azioni giudiziarie tese alla rideterminazione del saldo del conto corrente e alla restituzione delle maggiori somme pagate alla banca nel corso del rapporto.

Autorizzare o meno l’addebito in conto degli interessi debitori divenuti esigibili?

Ai sensi dell’art. 17- bis Legge 8 aprile 2016, n. 49 (con il quale è stato modificato l’art. 120 TUB):

  • gli interessi creditori e debitori del conto corrente e dei contratti di apertura di credito si conteggiano con la stessa periodicità la quale, comunque non può essere inferiore a un anno;
  • se il cliente ricorre ad affidamenti, gli interessi debitori maturati, ad esempio perché il cliente ha usato l’affidamento, sono conteggiati al 31 dicembre. Sono, però, esigibili dalla banca solamente a partire dal 1° marzo dell’anno successivo.

Il correntista può scegliere la modalità di pagamento degli interessi debitori che sono dovuti alla banca.

Come pagare alla banca gli interessi debitori

Entrando nello specifico, il correntista ha due possibilità:

  1. dare alla banca preventiva autorizzazione di addebito automatico degli interessi debitori sul conto corrente nel momento in cui questi diventano esigibili. Gli interessi debitori potranno essere compensati con quelli (creditori) dovuti dalla banca al cliente. Per la parte eccedente la compensazione gli interessi debitori si sommeranno, ex lege, al capitale e verranno considerati, a propria volta, sorta capitale su cui calcolare nuovi interessi;
  2. non fornire alla banca l’autorizzazione preventiva di addebito automatico, degli interessi debitori, sul conto corrente. Quando il conto maturerà interessi debitori che diverranno esigibili, questi saranno contabilizzati separatamente. Il pagamento degli interessi passivi dovuti dovrà essere effettuato a partire dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso di mancato pagamento ovvero di ritardo nel pagamento, gli interessi debitori produrranno interessi di mora che verranno calcolati sui giorni di ritardo del pagamento.

L’indebito bancario

Una clausola anatocistica difforme da quanto prescritto dall’art. 120 TUB è nulla. La nullità comporta che gli interessi debitori maturati nel corso del rapporto di conto corrente devono essere calcolati senza capitalizzazione. Si tratta di una nullità parziale. Essa investe la sola clausola illegittima e non si estende all’intero contratto bancario. La domanda giudiziale tesa a far dichiarare la nullità della clausola non è soggetta a prescrizione. Si può far valere senza limiti di tempo.

Tuttavia, è soggetta alla prescrizione di dieci anni la domanda che è rivolta a conseguire una pronuncia di condanna della banca alla restituzione dei maggiori interessi pagati, nel corso del rapporto, all’istituto di credito in forza di una clausola nulla.

I termini di prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito

Diverso è il termine dal quale la prescrizione inizia a decorrere:

  • nel caso di conto corrente affidato (contraddistinto dal fatto che parallelamente al rapporto di conto corrente ordinario ne è aperto un secondo – di apertura di credito – con il quale è messa a disposizione del cliente una certa somma di denaro):
    • se i versamenti sono effettuati per ripristinare la provvista nei limiti dell’accordato (i.e., la somma affidata), il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto e non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi addebitati
    • se il pagamento è eseguito per colmare la passività maturata oltre il fido concesso (i.e., scoperto), il termine decorrere dalla data di ogni singolo pagamento
  • nel caso di conto corrente non affidato (contratto di conto corrente che non fruisce del servizio di messa a disposizione del cliente di una somma di denaro), il termine decorre dalla data di ogni singolo pagamento. Questo perché tutti i pagamenti hanno funzione solutoria (i.e., sono diretti a colmare le passività maturate o scoperto).

L’irrilevanza dell’approvazione degli estratti conto ai fini dell’inefficacia delle clausole nulle

L’approvazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca al correntista non vale a sanare l’inefficacia di una clausola anatocistica nulla. Infatti, l’omessa impugnazione dell’estratto conto nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. preclude soltanto la contestazione del saldo sotto il profilo contabile. Non è impedita in alcun modo la richiesta di accertamento dell’invalidità sotto il profilo giuridico dei singoli rapporti negoziali cui si riferiscono i pagamenti e i versamenti ivi riportati (cfr., ex multis, Cass. n. 11749 del 2006, Cass. n. 10376 del 2006, Cass. n. 6514 del 2007, Cass. n. 17679 del 2009, Cass. n. 23971 del 2010, Cass. 20 novembre 2018, n. 30000).

L’impugnazione degli estratti conto ha a oggetto esclusivamente errori di calcolo o scritturazione, la cui rettifica resta preclusa qualora l’estratto conto non venga tempestivamente impugnato. Ne deriva che l’omessa tempestiva impugnazione degli estratti conto non comporta la rinuncia a far valere diritti derivanti dalla invalidità delle clausole relative al contratto di conto corrente (cfr. T. Milano, 15 settembre 2021, n. 7321).

Peraltro, ex art. 1423 c.c., la pattuizione nulla non può essere convalidata, quindi l’assenza di precedenti contestazioni degli estratti conto, anche ove potesse essere intesa come comportamento concludente nel senso dell’accettazione del saldo, risulterebbe nondimeno irrilevante.

Le valute fittizie

La “valuta” in una operazione bancaria corrisponde al giorno in cui la somma addebitata o accreditata diviene effettivamente disponibile e produttiva di interessi (rispettivamente, passivi o attivi). In molte operazioni bancarie la banca aggiunge o sottrae dei giorni alla data in cui l’operazione è fisicamente eseguita. Si parla in questo caso di c.d. giorni banca. La pratica non è dipesa da ragioni tecniche particolari quanto, piuttosto, è finalizzata a creare un lasso di tempo in cui la banca può disporre della somma oggetto dell’operazione per eseguire altre operazioni finanziarie. La c.d. valuta bancaria (o valuta fittizia) può essere riassunta dalla seguente formula:

data dell’operazione (data valuta) + giorni banca = valuta bancaria (o fittizia)

Ebbene, la pratica di aggiungere e sottrarre i giorni banca alla data effettiva di una operazione di accredito o di addebito può generare una discrepanza tra tasso annuo nominale e tasso realmente applicato al cliente.

Poiché è materia soggetta alla disponibilità delle parti (banca e cliente), la pratica non è illegittima se determinata in contratto. Se, viceversa, il contratto stipulato col cliente non prevede i giorni valuta, la pratica è da ritenersi illegittima e il saldo di conto corrente va epurato dei giorni di valuta bancaria applicati dalla banca nel corso del rapporto.

de Tilla Studio Legale, esperti in rapporti bancari, anatocismo e valute fittizie

de Tilla Studio Legale ha sviluppato negli anni una competenza specifica in materia a servizio dei clienti. Questa expertise permette ai nostri professionisti di fornire assistenza nella gestione dei contenziosi sorti tra clienti e istituti di credito.