La gestione delle spese correnti mensili e del pagamento dei fornitori, combinata ai ritardi nei pagamenti da parte della clientela, è una problematica di non sempre semplice conduzione. L’affidamento e il castelletto bancario sono strumenti finanziari a cui sovente le imprese (piccole e medie) ricorrono per mantenere la continuità operativa e l’equilibrio fra le “entrate” e le “uscite” del proprio conto economico.

Cos’è l’affidamento bancario?

L’affidamento o fido bancario consiste nell’impegno che un istituto di credito si assume di mettere a disposizione a favore di un proprio cliente una somma di denaro determinata. Sovente la somma messa a disposizione del cliente è utilizzata in parte. Gli interessi richiesti maturano solamente sulla somma effettivamente utilizzata. La concessione di un fido bancario è preceduta da una attività istruttoria finalizzata ad accertare l’affidabilità del cliente, la quale investe l’esame sia dei profili reddituali del soggetto richiedente (privato o impresa), sia di quelli patrimoniali. In tal modo la Banca è in grado di stabilire la capacità del soggetto richiedente di restituire il credito concesso e la sua solidità patrimoniale e finanziaria.

Tipologie di fidi bancari

Esistono diverse categorie di affidamenti bancari:

  • fidi di cassa e assimilati, si traducono nella possibilità di ottenere in prestito una somma di denaro determinata superiore rispetto a quella depositata dal cliente sul proprio conto corrente (scoperto), fino a un livello prestabilito dalla banca (plafond). Permettono al cliente di usare in qualsiasi momento le somme messe a disposizione dalla banca affidante, senza preavviso e termini temporali di restituzione ma a un costo elevato;
  • fidi di firma, si traducono in garanzie prestate dalla banca per conto del cliente a favore di terzi, ad esempio sotto forma di fideiussione bancaria. Si distinguono in fideiussioni di “dare” (che garantiscono il capitale come valore facciale di incasso) e di “fare” (che garantiscono l’adempimento di prestazioni e lavori);
  • smobilizzo crediti, detto anche castelletto bancario, permette al cliente di “smobilizzare” i crediti che vanta nei confronti di soggetti terzi, facendoseli anticipare dalla Banca. Comprende i fidi di portafoglio (sconto, anticipo e credito effetti) e l’anticipo fatture con e senza cessione del credito;
  • fidi estero, permettono di supportare un’impresa nelle attività commerciali con l’estero, ad esempio tramite anticipi di fatture all’esportazione, finanziamenti all’importazione e lettere di credito;
  • fidi di anticipazione di fideiussioni bancarie, anticipano garanzie e fideiussioni bancarie a beneficio della società del cliente;
  • fidi per derivati, necessari al fine di agevolare l’operatività in derivati (future, swap, opzioni);
  • finanziamenti a breve, medio o lungo termine che avvengono mediante l’erogazione di una somma capitale, seguita dal rimborso tramite un piano di ammortamento prestabilito.

La responsabilità della banca che eroga il credito

Versa in illecito il finanziatore che incautamente concede o continua a concedere credito in favore dell’imprenditore insolvente (o certamente prossimo all’insolvenza), almeno se, per la incauta erogazione di finanza, questi abbia potuto proseguire l’impresa e, per ulteriore conseguenza, il suo dissesto risulti aggravato (Cass. 14 settembre 2021, n. 24725).

In sintesi, l’operatore bancario deve rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione e verificare tramite informazioni adeguate il merito creditizio del cliente. Sicché l’erogazione del credito è considerata abusiva quando avviene nei confronti di chi non è evidentemente in grado di adempiere le proprie obbligazioni e si trova in stato di crisi. Caso esemplificativo si verifica quando il capitale sociale è perduto nella sua interezza o quando mancano concrete prospettive di superamento della crisi. Essa può integrare l’illecito del finanziatore per il danno causato al patrimonio del beneficiario del finanziamento. Il finanziatore, infatti, non ha adempiuto ai suoi doveri primari di una gestione aziendale prudente, previsti per tutelare il mercato e i soggetti terzi in genere.

Verifiche del giudice in caso di illecito

L’accertamento a cui il giudice è tenuto è rigoroso e dovrà considerare tutte le circostanze del caso concreto. Ciò al fine di verificare se il finanziatore abbia agito con negligenza, imprudenza, violazione di leggi ai sensi dell’art. 43 c.p.  o, viceversa, se abbia attuato ogni cautela necessaria pur nella concessione del credito, per prevenire l’evento. Questo può avvenire quando la banca – pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi aziendale – abbia operato allo scopo di risanare l’impresa. L’erogazione del credito si effettua in quel caso vista la possibilità e la volontà del soggetto finanziato di risanare l’azienda sulla base di un progetto fattibile e ragionevole.

Revoca degli affidamenti bancari

Nel rapporto bancario è il grado di solvibilità del cliente a orientare la banca verso il mantenimento o la revoca degli affidamenti concessi.

Nei rapporti bancari la Banca sovente si riserva convenzionalmente la libertà di recedere dal rapporto anche in assenza di giusta causa e senza preavviso. Ne conseguono la sospensione immediata dell’utilizzo del credito concesso e l’assegnazione di termini per la restituzione delle somme utilizzate inferiori ai 15 giorni previsti dall’art. 1845, comma 2, c.c. Tuttavia, l’autonomia delle parti trova il proprio limite nel principio di correttezza e buona fede. Questo enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che impone a entrambe le parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da tutelare gli interessi dell’altra. Ciò a prescindere dall’esistenza di obblighi contrattuali specifici o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (ex multis Cass., Sez. Un., n. 28056/2008).

Si è affermato negli anni il principio giurisprudenziale per cui il recesso dal rapporto e la sospensione di ulteriore credito sono leciti quando la decisione rispetta la disciplina legale e convenzionale e non sia censurabile secondo il principio di buona fede. Viceversa, sono illeciti quando sono pretestuosi e arbitrari (Cass. 16 aprile 2021, n. 10125).

In sintesi, la Banca non può esercitare il potere di recesso (anche se ad nutum) con modalità improvvise o arbitrarie, dovendo altrimenti rispondere dei danni causati.

Moratoria ex lege: i limiti alla revoca dei fidi bancari

Le difficoltà del momento storico vissuto a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19 hanno inciso anche sulle modalità di finanziamento delle aziende. Il DL Cura Italia (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18) ha introdotto una misura, poi potenziata dal DL Agosto e dalla Legge di Bilancio, che ha esteso la moratoria fino al 30 giugno 2021 alle piccole e medie imprese con sede in Italia, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020, le quali hanno subito temporanee carenze di liquidità a causa della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Tale moratoria ha sospeso dal 17 marzo al 30 giugno 2021 compreso il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 ma solamente a favore di quelle imprese che ne abbiano fatto formale richiesta entro il 15 giugno 2021).

Il recesso della banca è legittimo se viene esercitato dalla stessa per tutelarsi e allo scopo di non proseguire il rapporto di finanziamento in presenza di evidenti segnali dell’incapacità del debitore di restituire l’importo.