Con la sentenza n. 19750 depositata il 16 luglio 2025 (Pres. D’Ascola, Est. Mercolino) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato, in modo risolutivo, il tema (controverso) della sorte dei crediti incerti o non liquidi e delle mere pretese in ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese. Come è noto, la cancellazione della società al registro delle imprese determina la successione in favore dei soci dei residui attivi, salva la remissione del debito. Ma quale è la sorte dei crediti incerti o non liquidi e quale quella delle mere prese se la società viene cancellata dal registro delle imprese?
Il punto focale del pronunciamento è che l’estinzione della società non determina automaticamente l’estinzione delle sue ragioni di credito. Anche tali diritti (al pari dei residui attivi) sopravvivono all’estinzione e si trasferiscono ai soci. Ciò salvo il caso in cui (appunto) il creditore abbia espresso, in modo chiaro e inequivoco (e ciò può avvenire anche per fatti concludenti) l’intenzione di rinunciare al credito comunicandolo al debitore. Affinché la remissione sia valida il debitore deve, a sua volta, dichiarare di accettarla entro un termine ragionevole. La sola mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione non costituisce espressione di una intenzione di rinuncia (nemmeno tacita). Spetta dunque al soggetto convenuto per il pagamento (debitore) dall’ex-socio (in veste di successore della società estinta) l’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi che giustificherebbero l’estinzione del credito.
INDICE
- Il caso concreto oggetto del giudizio
- Presupposti consolidati e richiamo alle precedenti pronunce
- Crediti controversi. Orientamenti giurisprudenziali a confronto
- Criticità interpretative della tesi estintiva automatica
1. Il caso concreto oggetto del giudizio ↑
La vicenda che ha dato origine alla sentenza delle Sezioni Unite nasce da un giudizio risarcitorio promosso da una società nei confronti di un soggetto terzo. Prima della definizione del processo, la società veniva cancellata dal registro delle imprese. Successivamente, uno dei soci si attivava per proseguire l’azione giudiziaria, rivendicando la titolarità del credito azionato in precedenza dalla società (poi estinta). La controparte eccepiva che, trattandosi di un credito incerto e ancora sub judice al momento dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, lo stesso non si sarebbe potuto considerare trasferito ai soci a causa della sua mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione. Il Tribunale e la Corte di appello avevano aderito a questa tesi, ritenendo il credito estinto. La questione approdava, così, davanti alle Sezioni Unite, chiamate a chiarire:
- se in simili circostanze, le pretese pendenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese potessero sopravvivere all’estinzione;
- se l’ex socio fosse legittimato a subentrarvi (in quanto successore).
Il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte ha ribaltato l’impostazione restrittiva, riaffermando che l’estinzione della società non determina l’automatica estinzione dei diritti controversi, i quali restano pur sempre azionabili dai soci (in veste di successori).
2. Presupposti consolidati e richiamo alle precedenti pronunce ↑
Il principio di continuità nella trasmissione dei rapporti obbligatori, già appartenenti alla società al momento della sua estinzione, trova fondamento nelle precedenti pronunce delle Sezioni Unite n. 29812/2024 e n. 3625/2025.
In tali decisioni, la Corte ha chiarito anche che l’estinzione della società, pur determinando la perdita della capacità processuale, non incide sulla validità degli atti già compiuti o programmati, grazie al principio di ultrattività del mandato.
È stato inoltre puntualizzato che, in ambito tributario, la responsabilità dei soci per debiti fiscali dipende dalla percezione di somme secondo il bilancio finale di liquidazione. In tal caso, l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria va accertato mediante apposito avviso notificato ai soci e l’onere probatorio resta a carico del Fisco.
3. Crediti controversi. Orientamenti giurisprudenziali a confronto ↑
Il dibattito giurisprudenziale si è articolato sulla trasmissibilità ai soci delle cosiddette “mere pretese” o dei crediti non liquidi e incerti.
- Un primo orientamento ritiene che l’assenza di attività del liquidatore finalizzata all’accertamento e alla riscossione del credito prima della cancellazione della società determini una rinuncia tacita. Nella sostanza, l’inerzia del liquidatore sarebbe espressione di una volontà abdicativa, tale da escludere la successione dei soci nella titolarità del credito (Cass. n. 15782/2016, n. 11411/2024).
- Un secondo orientamento afferma che, anche in ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, la “pretesa” rimane attiva e trasmissibile ai soci. Ciò salvo rinuncia esplicita o comportamento concludente comunicato al debitore che, se non accettato espressamente, non produce effetto (Cass. n. 9464/2020, n. 30075/2020).
Il chiarimento delle Sezioni Unite in merito all’onere probatorio
Con la sentenza n. 19750/2025 le Sezioni Unite hanno accolto la tesi più garantista per i creditori. In assenza di una manifesta volontà di rinuncia al credito da parte della società, confermata da fatti concludenti e comunicata al debitore, il credito sopravvive alla cancellazione della società e si trasferisce ai soci. Pertanto, non è sufficiente la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione per presumere l’estinzione del credito. Spetta al convenuto in giudizio da parte dell’ex-socio l’onere di dimostrare che quest’ultimo non sia subentrato nella titolarità del credito originario. La rinuncia infatti va interpretata come atto negoziale unilaterale di natura recettizia, che necessita di una manifestazione di volontà consapevole, rivolta a un soggetto determinato.
4. Criticità interpretative della tesi estintiva automatica ↑
La Corte ha evidenziato le difficoltà insite nell’applicazione di una presunzione di estinzione fondata unicamente sulla mancata iscrizione in bilancio.
In primo luogo, perché è primariamente complesso individuare, con oggettiva precisione, la distinzione tra diritti di credito veri e propri e quelli che, spesso anche in ragione della terminologia di volta in volta adottata, vengono indicati come “mere pretese” o “diritti incerti o illiquidi” oppure ancora “diritti litigiosi o illiquidi”.
Inoltre, perché i principi contabili nazionali (OIC 15, OIC 31) non consentono l’iscrizione in bilancio di attività potenziali ovvero crediti non determinabili con sufficiente certezza. La stessa violerebbe il principio della prudenza (art. 2423-bis c.c.) e quello del valore di presumibile realizzo (art. 2426 c.c.), in quanto ciò significherebbe riconoscere la sussistenza di utili che potrebbero anche non essere mai realizzati; in ciò esponendo i soci a conseguenze ingiustificate e i creditori a pregiudizi non rimediabili.
Infine, perché la remissione del debito postula una volontà remissoria che non può essere considerata sussistente (neppure implicitamente) in un comportamento meramente omissivo quale è la mancata inclusione della pretesa “mera” o del credito “incerto o illiquido” nel bilancio finale della liquidazione. Del resto, la volontà di rimettere il debito presuppone, prima di ogni altra cosa, la consapevolezza dell’esistenza del credito che, di contro, manca se riferita a una “mera pretesa” ovvero a un credito “incerto o illiquido” (nella sostanza, che il liquidatore non sa neppure che la società ha).
Da un punto di vista formale, poi, è vero che la remissione del debito non richiede forme solenni (potendo la manifestazione di volontà essere tacita o eseguita per fatti concludenti), però è altrettanto vero che ciò che deve emergere, in maniera oggettiva, è la volontà abdicativa la quale, invece, non può desumersi dal mero silenzio o l’inerzia del creditore (derivante dalla mancata iscrizione in bilancio della pretesa creditoria).
Né tantomeno il deposito del bilancio finale di liquidazione presso il registro delle imprese può essere equiparato alla comunicazione al debitore che la remissione del debito (in quanto atto unilaterale recettizio) postula; in quanto il deposito del bilancio costituisce una forma di pubblicità (generale) rivolta a una indeterminata platea di soggetti e non a uno specifico debitore.
