Dopo la naturale contrazione avuta nel periodo della pandemia, il franchising è cresciuto in maniera importante nel 2021 e nei primi mesi del 2022. Si tratta di una modello di business che coniuga il desiderio di imprenditoria con la possibilità della sua attuazione mediante l’utilizzo di modelli operativi già sperimentati e di successo.

Secondo i dati messi a disposizione dal Report Assofranchising Italia di Nomisma 2022 (aprile) i settori merceologici in cui si sono registrate le maggiori percentuali di crescita sono quello dei servizi (27%), dell’abbigliamento (25%), GDO (14%), la ristorazione (8%), il beauty (7%) e la casa (4%). Da registrare anche una crescita dell’utilizzo del sistema dell’affiliazione commerciale anche per offrire servizi sportivi. La voglia di socializzare dopo il periodo delle restrizioni ha portato diversi operatori ad avvicinarsi a questo modello di business nel mondo dello sport (campi di paddel, palestre, campi da tennis, campi da calcio).

Le ragioni della crescita? In parte sono legate alla riapertura dei punti vendita chiusi nel 2020, in parte nella ritrovata e maggiore fiducia dei consumatori e nella voglia di taluni di mettersi alla prova in prima persona. Anche se l’attuale congiuntura economica rischia di avere ripercussioni sulle attività di franchising e l’aumento dell’inflazione, del costo delle materie prime e dei servizi energetici ne frena la crescita.

Per comprendere meglio i motivi dell’attenzione rivolta al contratto di affiliazione commerciale, abbiamo illustrato le sue principali caratteristiche.

Aspetti generali del contratto di franchising

Il contratto di franchising (o di affiliazione commerciale) si instaura tra due parti: il produttore o rivenditore di beni o servizi che mette a disposizione i propri prodotti o servizi (franchisor), l’affiliato (franchisee) che, a fonte del pagamento di un corrispettivo, acquisisce il diritto di vendere o distribuire i prodotti o i servizi del franchisor. Due anche i risultati che si intendono perseguire: quello del franchisor di incrementare la sua presenza nel mercato di riferimento, quello del franchisee di dare vita a una attività imprenditoriale avvalendosi di un modello collaudato.

Contratto di franchising, la disciplina legale

Il contratto di franchising è regolato da fonti normative interne e di derivazione europea. In particolare:

  • la legge 129/2004, che disciplina il contenuto essenziale del contratto e segna il definitivo passaggio del franchising dalla categoria dei contratti atipici (non disciplinati) a quella dei contratti tipizzati (aventi disciplina legale);
  • le disposizioni del Codice Civile. In particolare, l’art. 2596 c.c. che durante la vigenza del contratto impone al franchisee l’obbligo di acquistare bene e servizi commerciali solo dal franchisor e non da terzi e, dopo la cessazione del rapporto, quello di non svolgere attività in concorrenza il franchisor;
  • il codice della proprietà industriale che salvaguarda i segni distintivi e le informazioni segrete del franchisor messe a disposizione del franchisee in costanza del rapporto.

Il contenuto essenziale del contratto di franchising

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 129/2004, il contratto di affiliazione commerciale va redatto per iscritto. Si tratta di una formalità imprescindibile, pena la nullità del contratto.

Il contratto deve indicare:

  • ammontare degli investimenti e eventuali spese di ingresso dell’affiliato;
  • royalties, modalità di calcolo e di pagamento in favore del franchisor. Se previsto, anche l’ammontare dell’incasso minimo che deve essere realizzato dal franchisee per essere parte della rete “commerciale” del franchisor;
  • indicazione dell’ambito territoriale in cui il franchisee può esercitare la sua attività senza la concorrenza di altri affiliati (esclusiva territoriale);
  • la specifica del know-how dell’affiliante di cui l’affiliato è legittimato a fruire, se trasferita con il contratto. Occorre sottolineare che il trasferimento del know how non è elemento indefettibile del contratto di franchising, nel senso che con esso potrebbero essere trasferiti i diritti di proprietà industriale o intellettuali relativi a marchi, brevetti, denominazione, insegne, modelli di utilità, disegni (costituenti, nel complesso, quella formula commerciale atta a inserire l’affiliato nella rete territoriale del franchisor) ma non il know how (cfr., Cass.  n. 11256/2018);
  • rinnovo, risoluzione e cessione del contratto di franchising.

Gli obblighi del franchisor

Sono indicati nella citata Legge 129/2004 e sono indirizzati a offrire tutela all’affiliante contro il rischio che questi dia il proprio consenso all’operazione senza aver ottenuto informazioni essenziali sullo sviluppo della sua attività di impresa, ancorché in regime di affiliazione. L’affiliante deve essere messo nelle condizioni di conoscere le potenzialità di crescita della rete di distribuzione di cui sarà parte. Ai sensi dell’articolo 3, Legge 129/2004, il franchisor, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto, deve consegnare di consegnare al potenziale affiliato il contratto in uno con i seguenti allegati:

  1. dati dell’affiliante, al fine di mettere l’affiliato nelle condizioni di conoscere l’impresa e la sua solidità economica;
  2. indicazione dei marchi utilizzati (con relativa registrazione), al fine di consentire al franchisee di verificare l’effettiva titolarità dei marchi;
  3. sintetica illustrazione degli elementi che contraddistinguono l’attività commerciale oggetto del contratto;
  4. lista degli affiliati già operativi e punti vendita diretti dell’affiliante;
  5. indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con la relativa ubicazione, al fine di consentire al franchisee la situazione attuale della rete di distribuzione e le sue potenzialità di sviluppo;
  6. indicazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali contro l’affiliante pendenti e conclusi nei 3 anni precedenti la stipula del contratto.

La mancata consegna della documentazione riportante le informazioni sopra indicate dà diritto al franchisee chiedere la risoluzione del contratto (così ha deciso, ad esempio, T. Milano, 16 aprile 2021, n. 3130 in un caso di mancata consegna al franchisee della lista degli affiliati).

Gli obblighi del franchisee

Gli obblighi dell’affiliato (articolo 4, Legge 129/2004) sono due:

  • divieto di trasferire la sede, se indicata in contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante. Il trasferimento è consentito solo per causa di forza maggiore;
  • obbligo di riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale. Obbligo che va mantenuto anche dopo la cessazione del rapporto e che si ai collaboratori e dipendenti del franchisee.

Gli ulteriori articoli dispongono un generale obbligo di comportamento secondo correttezza e buona fede che deve essere osservato dalle parti nella fase antecedente alla stipula del contratto in linea con il dovere di correttezza e buona fede contrattuale, un obbligo di composizione amichevole delle controversie insorte avanti alla Camera di commercio, industria e artigianato del luogo in cui si trova la sede dell’affiliato, il diritto di ciascuna delle parti di richiedere l’annullamento del contratto per dolo nel caso di contratto concluso in forza di informazioni mendaci.